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| Lo statuto |
Lo statuto
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COSTITUZIONE E SCOPI
Art.1 Per iniziativa dell’Istituto di Fruttiviticoltura dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Udine, del Centro Interuniversitario per la Viticolutura e l’Enologia di Verona e del Centro Studi Assaggiatori è costituita un'associazione scientifica, apolitica e senza fini di lucro, denominata International Accademy of Sensory Analysis che potrà operare anche con la sigla Iasa o con la traduzione del nome nelle diverse lingue, per quella italiana Accademia Internazionale di Analisi Sensoriale.
Iasa è un’accademia internazionale avente scopi scientifici, culturali, didattici, di formazione professionale, promozionali e similari, tendenti ad incrementare ed a diffondere nel mondo l’applicazione della disciplina scientifica dell’analisi sensoriale di qualsiasi prodotto o servizio che abbia un’interazione con la persona. Per il conseguimento di tali obiettivi l’Accademia manterrà rapporti con tutte le istituzioni scientifiche internazionali che si occupano di ricerca, di cultura, di formazione o di altri scopi correlati all’analisi sensoriale.
Art.2 L'Accademia ha sede in Galleria Veneto 9, 25128 Brescia, c/o Centro Studi Assaggiatori e potrà istituire con semplice delibera del Consiglio di Accademico, sedi secondarie in Italia e all’estero.
Art.3 L'Accademia si propone di:
A. Creare un collegamento stabile tra quanti nel mondo si occupano o intendono occuparsi di analisi sensoriale per favorire la crescita e la diffusione della disciplina.
B. Diffondere l’impiego dell’analisi sensoriale quale mezzo per misurare la percezione e quindi tecnica indispensabile per dare un peso alla qualità con conseguente incentivazione della medesima che si traduce in un generale miglioramento della qualità della vita per la società.
C. Contribuire alla formazione e all’aggiornamento di specialisti nella disciplina attraverso qualsiasi mezzo: seminari, corsi di ogni livello, edizioni di libri e riviste, siti internet ecc.
D. Mantenere ogni utile contatto con gli organismi pubblici, professionali e di tutela per contribuire a progetti di formazione e sensibilizzarli nell’uso dell’analisi sensoriale.
E. Monitorare l’impiego dell’analisi sensoriale da parte di organismi pubblici e privati assumendo posizioni critiche quando l’uso della disciplina non sia corretto e porti a essa discredito.
F. Favorire lo sviluppo di metodi e la loro standardizzazione.
G. Ricercare, elaborare, diffondere e archiviare dati e notizie.
L’Accademia potrà deliberare di svolgere attività non previste dal presente articolo e dall’art. 1, purché rispettose dello spirito scientifico e culturale e degli scopi esposti.
AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA
Art. 4 Gli accademici sono riuniti in cinque categorie:
A. Accademici ordinari: le persone fisiche singole che operano nel campo dell’analisi sensoriale in ambito accademico o professionale con elevati livelli di competenza;
B. Accademici corrispondenti: le persone fisiche singole che intendono avvicinarsi all’analisi sensoriale o hanno iniziato a operare nel settore;
C. Accademici d’Onore: le persone fisiche che vengono nominate tali dal consiglio di Accademico per meriti particolari. Gli accademici d’onore possono partecipare alle riunioni e alle assemblee ma non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche sociali.
D. Unità aggregate: dipartimenti e istituti universitari, associazioni e persone giuridiche di qualsiasi nazione che impiegano o comunque si interessano all’analisi sensoriale o, ancora, intendono contribuire al suo sviluppo.
E. Soci fondatori: gli organismi che hanno fondato l’Accademia.
Gli accademici verranno ufficialmente insigniti del titolo durante un’assemblea, o altra manifestazione, con il rilascio di un diploma accademico. L’appartenenza alle diverse categorie è determinata dal Consiglio Accademico. E’ esclusa la temporaneità associativa.
Art.5 Per essere ammessi a far parte dell'Accademia gli aspiranti dovranno presentare domanda al Consiglio di Accademico il quale non è tenuto a motivarne il mancato accoglimento.
Art.6 Il Consiglio di Accademico determina di anno in anno la quota associativa che può essere diversa per categorie di soci e, di volta in volta, il contributo a carico dei soci che volontariamente decidono di intraprendere iniziative tramite l’Accademia.
DECADENZA DALL'ACCADEMIA
Art.7 Perdono la qualità di associati coloro che:
a) presentino richiesta scritta di dimissioni;
b) vengano radiati con deliberazione del Consiglio Accademico per gravi e comprovate ragioni, previa audizione dell'interessato;
c) manifestino disinteresse nei riguardi dell'Accademia e/o inadempienza nel compimento dei doveri sociali e/o non si attengano alle deliberazioni dell’Assemblea e/o del Consiglio Accademico;
d) non abbiano provveduto al versamento della quota annuale associativa entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'anno sociale se questa è dovuta;
L'esclusione per le ragioni di cui alla lettera d) può essere annullata mediante versamento delle quota arretrata purché questo venga eseguito contestualmente alla quota dell'anno successivo o, comunque, in un periodo antecedente.
SIMBOLO DELL'ACCADEMIA
Art.8 Il simbolo dell'Accademia è scelto dal Consiglio Accademico.
FONDO SOCIALE
Art.9 Il fondo sociale è costituito dalle quote associative, dai contributi volontari e dai contributi erogati da enti, aziende o privati e, eventualmente, dalle plusvalenze derivate da attività e manifestazioni. In alcun modo l’Accademia può distribuire utili e avanzi di gestione o ripartire il fondo sociale tra soci, neppure in modo indiretto.
Art.10 Gli associati non assumono alcun impegno personale finanziario e vincolo di solidarietà per le obbligazioni contratte dall'Accademia, delle quali essa risponde esclusivamente con il patrimonio sociale fatto salvo il disposto dell’articolo 38 del codice civile. E’ esclusa ogni temporaneità del rapporto associativo e la quota associativa non è trasmissibile.
Art.11 L'anno sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
ORGANI DELL'ACCADEMIA
Art.12 Sono organi dell'Accademia:
- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio Accademico
- il Presidente
- il Segretario Accademico
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri
- le Sezioni Estere
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art.13 L'Assemblea Generale dei soci si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria. Approva annualmente il rendiconto finanziario dell'Accademia redatto dal Consiglio Accademico e ogni tre anni nomina i componenti degli organi sociali la cui nomina è demandata alla sua competenza dal presente statuto. L'Assemblea può anche essere convocata, sia in seduta ordinaria che straordinaria, quando il Presidente o il Consiglio Accademico lo ritenga necessario. Essa dovrà essere inoltre convocata quando ne sia stata fatta domanda da un numero di soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che rappresentino almeno metà degli iscritti oppure su richiesta del Collegio Sindacale, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In Assemblea ogni socio ha diritto a un voto e potrà rappresentare, con delega scritta, al massimo altri due soci, fatto salvo quanto disposto per i Governatori dall’art. 23.
L'Assemblea Generale dei Soci, in seduta straordinaria, delibera eventuali modifiche dello Statuto nonché lo scioglimento dell'Accademia determinando le relative modalità.
L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei presenti e, limitatamente al caso di scioglimento, quando sia presente la metà degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
IL CONSIGLIO ACCADEMICO
Art.14 Il Consiglio Accademico è composto da membri eletti dall’assemblea costituita dai soci di cui le categorie A, B, D, E, nel numero che sarà stabilito dalla stessa assemblea che li elegge. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Ogni categoria citata ha diritto a esprimere, salvo rinuncia, un pari numero di consiglieri.
Art.15 Il Consiglio Accademico è investito dell'autorità occorrente per la gestione e la direzione degli affari dell'Accademia, per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, per fare ed autorizzare ogni operazione intesa al conseguimento dei fini sociali, per l'emanazione di norme regolamentari intese a disciplinare il funzionamento dell'Accademia. Il Consiglio Accademico, redige il rendiconto finanziario al termine di ogni anno sociale, delibera sulla determinazione dell'importo delle quote associative, sui progetti e programmi dell'Accademia. Il Consiglio Accademico elegge nel suo seno il Presidente e uno o due Vicepresidenti dell’Accademia che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art.16 Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono sempre prese a maggioranza (metà più uno) dei componenti presenti. Nelle votazioni, in cui è prescritta la maggioranza della metà più uno, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
IL PRESIDENTE
Art.17 Il Presidente è nominato dal Consiglio Accademico, dura in carica tre anni e ha la rappresentanza dell'Accademia ad ogni effetto di legge e la firma sociale. Il Presidente impegna l'Accademia secondo e limitatamente alle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio Accademico. Al Presidente compete di vigilare sull'osservanza dello Statuto, di convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Accademico.
Art.18 Le facoltà tutte del Presidente s'intendono, in caso di sua assenza o impedimento, senz'altro devolute al Vicepresidente più anziano in carica o, in caso di parità, di età. Le facoltà del Presidente potranno anche essere delegate dal medesimo, tutte o in parte, singolarmente o collettivamente, sia al Vicepresidente, sia ad altri membri del Consiglio o al Segretario Accademico.
IL COLLEGIO DEI SINDACI
Art.19 Il Collegio dei Sindaci è composto di tre persone esperte in materia contabile e/o associativa nominate dall'Assemblea generale dei Soci anche al di fuori di essa. Al Collegio dei Sindaci compete il controllo amministrativo dell'Accademia e la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto. I componenti il Collegio dei Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L’Assemblea generale dei Soci provvederà inoltre alla nomina di un sindaco supplente che entrerà in carica qualora dovesse dimettersi o essere impedito un sindaco effettivo.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.20 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea anche tra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri decide su qualsiasi controversia possa nascere all'interno dell'Accademia come più oltre specificato all'Art.28. L’Assemblea generale dei Soci provvederà inoltre alla nomina di un membro supplente che entrerà in carica qualora dovesse dimettersi o essere impedito un membro effettivo.
IL SEGRETARIO ACCADEMICO
Art. 21 Il Consiglio Accademico nomina, nel suo seno, il Segretario Accademico il quale dura in carica tre anni e può essere riconfermato nell'incarico. Le funzioni del Segretario Accademico sono di natura esecutiva per quanto riguarda la parte organizzativa, gestionale e operativa, salvo più ampie deleghe definite dal Consiglio Accademico. Il Segretario Accademico può affiancarsi di segretari aggiunti, nominandoli direttamente e determinandone le funzioni. I segretari aggiunti possono anche essere non soci.
LE SEZIONI ESTERE
Art. 22 Al fine di consentire un’adeguata efficienza organizzative l’accademia istituirà sezioni in tutti i paesi in cui rileverà interesse per la propria attività. Le sezioni estere potranno essere adeguate alla normativa del paese in cui hanno domicilio attraverso uno statuto o un regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Accademico.
Tutti gli atti delle sezioni estere dovranno essere redatti nella lingua naturale del paese e in lingua inglese, francese o spagnola.
Le sezioni sono autorizzate a costituire un proprio fondo che sarà formato dall’aliquota sulle quote associative che il Consiglio Accademico delibererà e con le altre modalità previste dallo statuto dell’Accademia. Al termine di ogni esercizio sono tenute a inviare un rendiconto all’Accademia entro il 31 marzo di ogni anno che sarà integrato nel bilancio della medesima.
Le sezioni saranno identificate dal logo e dalla denominazione dell’Accademia con la specificazione di “sezione”, o termine corrispondente nella lingua ufficiale del paese. Anche i termini che identificano le cariche possono essere tradotti in termini corrispondenti sia sotto il profilo linguistico che di funzione.
Art. 23 Le sezioni saranno rette da un Consiglio formato con gli stessi presupposti del Consiglio Accademico che a sua volta nominerà un Governatore, un Vicegovernatore e un Segretario. Quest’ultimo, sotto il profilo funzionale, dipenderà dal Segretario Accademico e avrà, nell’ambito della sezione, funzioni analoghe, tra le quali quella dell’incasso delle quote associative e l’inoltro dell’aliquota di spettanza dell’Accademia alla medesima. Al Governatore spetterà la rappresentanza della sezione anche nell’assemblea dell’Accademia e i suoi voti saranno pari al numero delle deleghe scritte di cui sarà portatore. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni verranno svolte dal Vicegovernatore.
Al fine di favorire la crescita dell’Accademia il Consiglio Accademico potrà nominare Commissari, che rimarranno in carica un anno e potranno essere rinominati, fino al momento in cui nel paese considerato non si raggiunga il numero di 25 soci e possano quindi essere indette regolari elezioni. In questo caso al commissario spettano tutte le funzioni attribuite al Consiglio di sezione e alle
singole cariche.
CARICHE SOCIALI
Art. 24 Le cariche sociali previste dal presente Statuto sono conferite a titolo esclusivamente onorifico e non prevedono pertanto la corresponsione di compensi, retribuzioni o indennità di qualsivoglia natura, salvo i rimborsi spese.
SCIOGLIMENTO DELL'ACCADEMIA
Art. 25 L’Accademia può essere sciolta, a seguito di delibera assembleare con le modalità previste dall’art. 13, per inattività, motivi finanziari e decadenza degli obiettivi per i quali è stata costituita.
Art. 26 Nel caso di scioglimento dell’Accademia è fatto obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE
Art. 27 Le convocazioni del Consiglio Accademico e dell'Assemblea generale dei Soci dell'Accademia sono disposte dal Presidente per invito individuale scritto inviato al domicilio di ciascun socio mediante lettera normale e/o fax e/o mail almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza (salvo i casi d'urgenza e limitatamente al Consiglio Accademico per il quale la convocazione può essere telefonica entro il limite di tre giorni dalla data stabilità) con l'indicazione degli argomenti da trattare.
Art. 28 Le adunanze del Consiglio Accademico sono valide quando sia presente almeno un terzo dei Consiglieri eletti. Le adunanze dell'Assemblea generale dei Soci, sia essa ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci o dei loro delegati, in seconda convocazione quando sia trascorsa un'ora dalla prima e qualunque sia il numero dei soci o dei loro delegati presenti, fatto salva la maggioranza necessaria in caso di scioglimento.
Art. 29 Per quanto non specificato si rimanda all'apposito regolamento che verrà redatto con delibera del Consiglio Accademico.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 30 Gli associati si impegnano a rimettere al collegio dei probiviri la risoluzione di divergenze e controversie di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, fra gli associati, fra gli associati e l'Accademia, fra gli associati e l'assemblea, fra gli associati e gli organi direttivi e/o i liquidatori, che dovessero sorgere per ragioni inerenti gli scopi e il funzionamento del sodalizio o per motivi ad essi connessi. Il collegio dei probiviri tenterà amichevolmente di comporre le controversie ad esso sottoposte entro 90 giorni dal ricevimento dell'incarico, sentite le parti o un loro rappresentante all'uopo nominato. In caso non riesca a comporre la vicenda ha comunque il potere di decidere in merito e la decisione è vincolante per le parti.
Art. 31 Per tutto quanto non previsto dallo Statuto Sociale, la presente Accademia sarà regolata dalle disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute. Per ogni controversia il foro competente è quello di Brescia.
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Created on 10/14/2005 04:00 PM by admin
Updated on 10/14/2005 06:27 PM by admin
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